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Opuscolo L adozione in Svizzera – Repubblica e Cantone Ticino


5.2 Adozione singola L’adozione singola, per quanto eccezionale, è possibile se la persona che adotta ha compiuto ventotto anni e non è spo-sata né vincolata da un’unione domestica registrata. Inoltre, la differenza d’età tra la persona e l’adottando deve essere di almeno sedici anni ma al massimo di quarantacinque.